Art. 53.

  L'articolo 171 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  171  -  Cessazione  del  fondo.  - La destinazione del fondo
termina  a  seguito  dell'annullamento  o  dello scioglimento o della
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  Se  vi  sono  figli  minori  il fondo dura fino al compimento della
maggiore  eta'  dell'ultimo  figlio.  In  tale  caso  il giudice puo'
dettare,   su   istanza   di   chi  vi  abbia  interesse,  norme  per
l'amministrazione del fondo.
  Considerate  le  condizioni  economiche dei genitori e dei figli ed
ogni altra circostanza, il giudice puo' altresi' attribuire ai figli,
in godimento o in proprieta', una quota dei beni del fondo.
  Se   non   vi  sono  figli,  si  applicano  le  disposizioni  sullo
scioglimento della comunione legale".