Art. 74. L'articolo 195 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 195 - Prelevamento dei beni mobili. - Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione".