Art. 74.

  L'articolo 195 del codice civile e' sostituito dal seguente:
  "Art.  195  -  Prelevamento  dei  beni  mobili. - Nella divisione i
coniugi  o  i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che
appartenevano  ai  coniugi stessi prima della comunione o che sono ad
essi  pervenuti  durante  la medesima per successione o donazione. In
mancanza  di  prova  contraria  si presume che i beni mobili facciano
parte della comunione".