Art. 89. 
 
  Dopo la sezione V del capo VI del titolo VI del I libro del  codice
civile e' inserita la seguente: 
 
                             Sezione VI 
                       DELL'IMPRESA FAMILIARE 
 
  "Art. 230-bis - Impresa familiare. - Salvo che sia configurabile un
diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua
attivita' di  lavoro  nella  famiglia  o  nell'impresa  familiare  ha
diritto al mantenimento  secondo  la  condizione  patrimoniale  della
famiglia e partecipa agli utili dell'impresa  familiare  ed  ai  beni
acquistati con essi nonche' agli incrementi della azienda,  anche  in
ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e  qualita'  del
lavoro prestato. Le decisioni concernenti  l'impiego  degli  utili  e
degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria,
agli  indirizzi  produttivi  e  alla  cessazione  dell'impresa   sono
adottate, a maggioranza, dai familiari  che  partecipano  all'impresa
stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno  la  piena
capacita' di agire sono rappresentati nel voto  da  chi  esercita  la
potesta' su di essi. 
  Il  lavoro  della  donna  e'  considerato  equivalente   a   quello
dell'uomo. 
  Ai fini della disposizione di cui al primo comma  si  intende  come
familiare il coniuge, i parenti entro  il  terzo  grado,  gli  affini
entro il secondo; per impresa familiare  quella  cui  collaborano  il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. 
  Il  diritto  di  partecipazione  di   cui   al   primo   comma   e'
intrasferibile, salvo  che  il  trasferimento  avvenga  a  favore  di
familiari indicati nel comma  precedente  col  consenso  di  tutti  i
partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione,  per
qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in caso di
alienazione  dell'azienda.  Il  pagamento  puo'  avvenire   in   piu'
annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice. 
  In caso di divisione ereditaria o di trasferimento  dell'azienda  i
partecipi  di  cui  al  primo  comma  hanno  diritto  di   prelazione
sull'azienda. Si applica,  nei  limiti  in  cui  e'  compatibile,  la
disposizione dell'articolo 732. 
  Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura  sono
regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme".