Art. 10.

  L'articolo  4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal
seguente:
  "Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di
un  movimento  o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente
le  finalita' indicate nell'articolo 1 e' punito con la reclusione da
sei  mesi  a  due  anni  e  con  la multa da lire duecentomila a lire
cinquecentomila.
  Alla  stessa  pena  soggiace  chi  pubblicamente  esalta esponenti,
principi,  fatti  o  metodi  del  fascismo,  oppure  le sue finalita'
antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti.
  La  pena  e' della reclusione da due a cinque anni e della multa da
cinquecentomila  a  due  milioni di lire se alcuno dei fatti previsti
nei commi precedenti e' commesso con il mezzo della stampa.
  La   condanna   comporta   la   privazione   dei  diritti  previsti
nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per
un periodo di cinque anni".