Art. 11.

  L'articolo  5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal
seguente:
  "Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni
usuali  del  disciolto  partito  fascista  ovvero  di  organizzazioni
naziste  e' punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con
la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.
  Il   giudice,   nel  pronunciare  la  condanna,  puo'  disporre  la
privazione  dei  diritti  previsti  nell'articolo  28, comma secondo,
numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni".