Art. 12. 
 
  Dopo l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645,  e'  inserito
il seguente: 
  "Art. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della  presente
legge e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura". 
  Per i reati previsti dall'articolo 7 della citata legge  20  giugno
1952, n. 645, si procede con rito direttissimo anche in  deroga  alle
disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale. 
E' abrogato il secondo comma del predetto articolo 7.