Art. 12. Dopo l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura". Per i reati previsti dall'articolo 7 della citata legge 20 giugno 1952, n. 645, si procede con rito direttissimo anche in deroga alle disposizioni degli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale. E' abrogato il secondo comma del predetto articolo 7.