Art. 13.

  Il  secondo  comma  dell'articolo  6 della legge 20 giugno 1952, n.
645, e' sostituito dal seguente:
  "Le  pene  sono  altresi' aumentate per coloro che abbiano comunque
finanziato,   per   i  fatti  preveduti  come  reati  negli  articoli
precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa".