Art. 14.

  Al  primo comma dell'articolo 53 del codice penale sono aggiunte le
seguenti  parole: "e comunque di impedire la consumazione dei delitti
di  strage,  di  naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro
ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di
persona".