Art. 15.

  L'articolo 648 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "Fuori  dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a
se' o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose
provenienti  da  un  qualsiasi  delitto, o comunque si intromette nel
farle  acquistare, ricevere od occultare, e' punito con la reclusione
da  due  ad  otto  anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire
dieci milioni.
  La  pena  e'  della reclusione sino a sei anni e della multa sino a
lire cinquecentomila, se il fatto e' di particolare tenuita'.
  Le  disposizioni  di  questo  articolo  si  applicano  anche quando
l'autore  del  delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non e'
imputabile o non e' punibile".