Art. 16.

  La  prescrizione dei reati previsti dalla legge 14 ottobre 1974, n.
497,   recante   nuove   norme   contro   la   criminalita',  nonche'
dall'articolo 14 della presente legge, rimane sospesa:
    a)  durante  la  latitanza dell'imputato e per tutta la durata di
essa;
    b)  durante  il  tempo  necessario  per  la  notifica di ordini o
mandati  all'imputato  che  non  abbia  provveduto alla comunicazione
prevista  nel  terzo  comma dell'articolo 171 del codice di procedura
penale  sino al giorno in cui la notifica sia stata effettuata ovvero
sia  stato  emesso  il decreto di irreperibilita' di cui all'articolo
170 dello stesso codice;
    c)  durante il rinvio, chiesto dall'imputato o dal suo difensore,
di  un atto di istruzione o del dibattimento e per tutto il tempo del
rinvio.