Art. 17. Per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si procede in ogni caso con giudizio direttissimo e si prosegue con il medesimo rito anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale. In deroga alla disposizione dell'articolo 45 del codice di procedura penale, per i procedimenti relativi ai reati di cui al comma precedente la connessione opera soltanto se e' indispensabile per l'accertamento dei reati medesimi o della responsabilita' dell'imputato.