Art. 17.

  Per  i  reati  previsti  dagli  articoli  18  e  24 del testo unico
approvato  con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, si procede in
ogni  caso  con  giudizio  direttissimo e si prosegue con il medesimo
rito  anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura
penale.
  In   deroga  alla  disposizione  dell'articolo  45  del  codice  di
procedura  penale,  per  i  procedimenti  relativi ai reati di cui al
comma  precedente  la connessione opera soltanto se e' indispensabile
per   l'accertamento  dei  reati  medesimi  o  della  responsabilita'
dell'imputato.