Art. 18.

  Le  disposizioni  della  legge 31 maggio 1965, n. 575, si applicano
anche a coloro che:
    1)  operanti  in  gruppi  o  isolatamente, pongano in essere atti
preparatori,   obiettivamente   rilevanti,   diretti   a   sovvertire
l'ordinamento  dello  Stato,  con  la  commissione  di  uno dei reati
previsti  dal  capo  I,  titolo  VI, del libro II del codice penale o
dagli  articoli  284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso
codice;
    2)  abbiano  fatto  parte  di associazioni politiche disciolte ai
sensi  della  legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali
debba  ritenersi,  per  il comportamento successivo, che continuino a
svolgere una attivita' analoga a quella precedente;
    3)  compiano  atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti
alla  ricostituzione  del  partito  fascista ai sensi dell'articolo 1
della  citata legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esaltazione
o la pratica della violenza;
    4)  fuori  dei  casi  indicati nei numeri precedenti, siano stati
condannati  per  uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967,
n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n.
497,  e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento  successivo,  che  siano proclivi a commettere un reato
della stessa specie col fine indicato nel precedente n. 1).
  Le  disposizioni  di  cui al precedente comma si applicano altresi'
agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori.
  E'  finanziatore  colui  il  quale fornisce somme di denaro o altri
beni, conoscendo lo scopo a cui sono destinati.