Art. 19.

  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge  31  maggio 1965, n. 575, si
applicano  anche alle persone indicate nell'articolo 1, numeri 2), 3)
e 4) della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.
  Gli  ufficiali  ed agenti di polizia giudiziaria debbono comunicare
al questore le segnalazioni rivolte al procuratore della Repubblica.