Art. 2.

  Qualora  la  durata  massima  della  custodia preventiva maturi nei
termini  di  cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, o
sia  comunque  prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata
non  impugnabile  dichiara  l'urgenza  del  processo;  in  tal caso i
termini  processuali decorrono; anche nel periodo feriale, dalla data
di  notificazione  dell'ordinanza;  parimenti  i  termini processuali
decorrono  dalla  data  in  cui  l'imputato  ed  il difensore abbiano
dichiarato di rinunziare alla sospensione dell'attivita' processuale.