Art. 21. 
 
  All'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,  e'  aggiunto
il seguente comma: 
  "Il giudice,  con  la  misura  dell'obbligo  del  soggiorno  in  un
determinato comune dispone che la persona cui e' stata  applicata  la
misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere
giudiziario in cui si trova  al  comune  di  soggiorno  e  consegnata
all'autorita' locale di pubblica sicurezza".