Art. 21. All'articolo 6 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e' aggiunto il seguente comma: "Il giudice, con la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato comune dispone che la persona cui e' stata applicata la misura predetta sia tradotta a mezzo della forza pubblica dal carcere giudiziario in cui si trova al comune di soggiorno e consegnata all'autorita' locale di pubblica sicurezza".