Art. 22. 
 
  Il giudice puo' aggiungere  ad  una  delle  misure  di  prevenzione
previste dall'articolo 3 della  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,
quella della sospensione provvisoria  dall'amministrazione  dei  beni
personali, esclusi quelli  destinati  all'attivita'  professionale  o
produttiva  quando  ricorrono  sufficienti  indizi  che   la   libera
disponibilita' di essi da parte delle persone indicate negli articoli
18 e 19 agevoli comunque la condotta, il comportamento o  l'attivita'
socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette. 
  Il giudice puo' altresi' applicare,  nei  confronti  delle  persone
suddette, soltanto la sospensione prevista dal  comma  precedente  se
ritiene  che  essa  sia  sufficiente  ai  fini  della  tutela   della
collettivita'. 
  La sospensione puo' essere inflitta per un periodo non eccedente  i
5  anni.  Alla  scadenza  puo'  essere  rinnovata  se  permangono  le
condizioni in base alle quali e' stata applicata.