Art. 22. Il giudice puo' aggiungere ad una delle misure di prevenzione previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quella della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni personali, esclusi quelli destinati all'attivita' professionale o produttiva quando ricorrono sufficienti indizi che la libera disponibilita' di essi da parte delle persone indicate negli articoli 18 e 19 agevoli comunque la condotta, il comportamento o l'attivita' socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette. Il giudice puo' altresi' applicare, nei confronti delle persone suddette, soltanto la sospensione prevista dal comma precedente se ritiene che essa sia sufficiente ai fini della tutela della collettivita'. La sospensione puo' essere inflitta per un periodo non eccedente i 5 anni. Alla scadenza puo' essere rinnovata se permangono le condizioni in base alle quali e' stata applicata.