Art. 23. 
 
  Con il provvedimento con  cui  applica  la  sospensione  temporanea
dall'amministrazione dei beni il giudice nomina un curatore  speciale
scelto tra gli iscritti negli albi degli  avvocati,  dei  procuratori
legali, dei dottori commercialisti o dei ragionieri. 
  Al curatore si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni
degli articoli 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38,  39,  42,  43,
44, 45, 46, 47, 48 e 88 del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267,
sostituito al tribunale fallimentare il tribunale che ha  pronunciato
il provvedimento e al giudice delegato un giudice di detto  tribunale
delegato dal presidente. 
  Il curatore, entro  un  mese  dalla  nomina,  deve  presentare  una
relazione  particolareggiata  sui  beni  della  persona   socialmente
pericolosa,  indicandone  il  preciso  ammontare  e  la  provenienza,
nonche' sul tenore della vita di detta persona e della sua famiglia e
su quanto altro puo'  eventualmente  interessare  anche  ai  fini  di
carattere penale.