Art. 24. 
 
  La persona a cui e'  stata  applicata  la  sospensione  provvisoria
dall'amministrazione dei beni, la quale con  qualsiasi  mezzo,  anche
simulato, elude o tenta di eludere l'esecuzione del provvedimento  e'
punita con la reclusione da tre a cinque  anni.  La  stessa  pena  si
applica a chiunque, anche fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta
la persona indicata a sottrarsi all'esecuzione del provvedimento. 
  Per il reato di cui al comma precedente si procede in ogni caso con
giudizio direttissimo e si prosegue con il  medesimo  rito  anche  in
deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale.