Art. 25.

  Salvi   i  limiti  derivanti  da  convenzioni  internazionali,  gli
stranieri  che non dimostrano, a richiesta dell'autorita' di pubblica
sicurezza,  la  sufficienza  e  la  liceita'  delle  fonti  del  loro
sostentamento  in  Italia,  possono essere espulsi dallo Stato con le
modalita'  previste  dall'articolo  150,  secondo e quinto comma, del
testo  unico  delle  leggi  di pubblica sicurezza approvato con regio
decreto  18  giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'articolo
152 dello stesso testo unico.
  La  disposizione  del  comma  precedente non si applica nel caso di
asilo  politico  previsto  dall'articolo  10,  penultimo comma, della
Costituzione della Repubblica.