Art. 25. Salvi i limiti derivanti da convenzioni internazionali, gli stranieri che non dimostrano, a richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza, la sufficienza e la liceita' delle fonti del loro sostentamento in Italia, possono essere espulsi dallo Stato con le modalita' previste dall'articolo 150, secondo e quinto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo quanto disposto dall'articolo 152 dello stesso testo unico. La disposizione del comma precedente non si applica nel caso di asilo politico previsto dall'articolo 10, penultimo comma, della Costituzione della Repubblica.