Art. 26. Se una persona e' stata arrestata nella flagranza del reato previsto dall'articolo 336 del codice penale, limitatamente all'uso della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con armi proprie o improprie contro un ufficiale od agente della polizia giudiziaria o della forza pubblica, si procede sempre con giudizio direttissimo anche in deroga agli articoli 502 e 504 del codice di procedura penale. In tale caso non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale sempreche', entro venti giorni dall'arresto, sia emessa sentenza di primo grado. Fuori del caso di flagranza previsto dal primo comma, il procuratore della Repubblica deve sempre procedere con giudizio direttissimo dopo avere disposto l'arresto dell'imputato; si applica altresi' la disposizione del secondo comma. Per la connessione vale quanto disposto nel secondo comma dell'articolo 17.