Art. 26.

  Se  una  persona  e'  stata  arrestata  nella  flagranza  del reato
previsto  dall'articolo  336 del codice penale, limitatamente all'uso
della violenza, aggravato per essere stata la violenza esercitata con
armi  proprie o improprie contro un ufficiale od agente della polizia
giudiziaria  o  della  forza pubblica, si procede sempre con giudizio
direttissimo  anche  in  deroga agli articoli 502 e 504 del codice di
procedura penale.
  In  tale  caso  non  si  applica  la disposizione dell'ultimo comma
dell'articolo  503  del  codice di procedura penale sempreche', entro
venti giorni dall'arresto, sia emessa sentenza di primo grado.
  Fuori   del   caso  di  flagranza  previsto  dal  primo  comma,  il
procuratore  della  Repubblica  deve  sempre  procedere  con giudizio
direttissimo  dopo avere disposto l'arresto dell'imputato; si applica
altresi' la disposizione del secondo comma.
  Per   la   connessione  vale  quanto  disposto  nel  secondo  comma
dell'articolo 17.