Art. 27. 
 
  Qualora il procuratore della Repubblica abbia comunque  notizia  di
reati commessi da ufficiali o  agenti  di  pubblica  sicurezza  o  di
polizia giudiziaria o da militari in servizio di  pubblica  sicurezza
per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso  delle  armi  o  di
altro mezzo di  coazione  fisica,  informa  nello  stesso  giorno  il
procuratore generale presso la corte  d'appello  e  compie  frattanto
esclusivamente gli atti urgenti, relativi alla prova  di  reato,  dei
quali non e' possibile il rinvio. 
  La stessa disposizione si applica nel caso in  cui  il  pretore  ha
comunque notizia di un reato previsto nel comma precedente.