Art. 28. 
 
  Il procuratore generale, se non  ritiene  di  esercitare  i  poteri
previsti dal codice di procedura  penale,  restituisce  gli  atti  al
procuratore della Repubblica perche' proceda con le  forme  stabilite
dalla legge. 
  Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica,  qualora
reputino che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso
o che la legge non lo prevede come  reato  ovvero  che  sussiste  una
delle cause di esclusione della pena, previste dagli articoli 51, 52,
53 e 54 del codice penale, richiedono con atto  motivato  il  giudice
istruttore di pronunciare decreto. 
  Il giudice istruttore, se non ritiene di accogliere  la  richiesta,
dispone con ordinanza l'istruttoria formale.