Art. 3. 
 
  L'articolo 238 del codice di procedura  penale  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Anche fuori dei  casi  di  flagranza,  quando  vi  e'  il  fondato
sospetto  di  fuga,  gli  ufficiali  e  gli  agenti   della   polizia
giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui
confronti ricorrono sufficienti indizi di delitto  per  il  quale  la
legge stabilisce la pena non inferiore nel  massimo  a  sei  anni  di
reclusione ovvero di delitto concernente le armi  da  guerra  o  tipo
guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle  predette
armi o le materie esplodenti.  Gli  ufficiali  possono  trattenere  i
fermati  per  il  tempo   strettamente   necessario   per   i   primi
accertamenti,  dopo  i  quali  debbono   far   tradurre   i   fermati
immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali  se
in queste ultime esiste la cella di isolamento. 
  L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il  fermo  o  al
quale il fermato e' stato presentato deve  darne  immediata  notizia,
indicando il giorno e l'ora  nel  quale  il  fermo  e'  avvenuto,  al
procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del  comune
sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso e' stato eseguito. 
  Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria  nelle  quarantotto  ore
dal fermo deve  comunicare  alla  medesima  autorita'  giudiziaria  i
motivi per i  quali  il  fermo  e'  stato  ordinato,  insieme  con  i
risultati delle sommarie indagini gia' svolte. 
  Il procuratore  della  Repubblica  o  il  pretore  deve  provvedere
immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato
il fermo, lo convalida con decreto  motivato,  al  piu'  tardi  nelle
quarantotto ore successive al ricevimento  della  comunicazione.  Del
decreto di convalida e' data comunicazione all'interessato. 
  In ogni caso il procuratore della Repubblica  o  il  pretore,  dopo
aver avuto comunque  conoscenza  del  fermo,  provvede  in  qualsiasi
momento, ove se ne ravvisi l'opportunita', alle indagini  di  polizia
giudiziaria ai sensi degli articoli 231 e 232. 
  Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  per  i
delitti previsti dagli articoli 1, 2 e 4 della legge 20 giugno  1952,
n. 645, e successive modificazioni". 
  Continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 7 della  legge
14 ottobre 1974, n. 497.