Art. 30. 
 
  Nei casi previsti dall'articolo 27 il procuratore della  Repubblica
o il procuratore generale informano il Comando del corpo  o  il  capo
dell'ufficio da  cui  dipendono  le  persone  indicate  nella  stessa
disposizione, affinche'  ne  diano  immediata  notizia  alle  persone
suddette. 
  Tale  atto  equivale,  per   ogni   effetto,   alla   comunicazione
giudiziaria di cui all'articolo 390 del codice di procedura penale. 
  Nel  caso  previsto  dal  secondo  comma   dell'articolo   27,   la
comunicazione di cui al primo comma del presente articolo puo' essere
altresi' effettuata dal pretore.