Art. 31.

  I   reati  previsti  nell'articolo  27  sono  di  regola  giudicati
separatamente  e  la connessione prevista dall'articolo 45 del codice
di   procedura   penale  opera  soltanto  se  e'  indispensabile  per
l'accertamento   dei   reati   medesimi   o   della   responsabilita'
dell'imputato.