Art. 32.

  Nei  procedimenti  a  carico  di  ufficiali  o  agenti  di pubblica
sicurezza  o  di  polizia  giudiziaria  o dei militari in servizio di
pubblica  sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso
delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere
assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da
libero professionista di fiducia dell'interessato medesimo.
  In  questo  secondo  caso  le  spese  di  difesa  sono a carico del
Ministero   dell'interno  salva  rivalsa  se  vi  e'  responsabilita'
dell'imputato per fatto doloso.
  Le  disposizioni  dei  comuni  precedenti  si applicano a favore di
qualsiasi  persona  che,  legalmente richiesta dall'appartenente alle
forze di polizia, gli presti assistenza.