Art. 33.

  Dopo  l'articolo  167 del codice di procedura penale e' aggiunto il
seguente:
  Art.  167-bis  -  (Notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del
telegrafo).  -  "Nei casi di urgenza i soggetti diversi dall'imputato
possono  essere avvisati o convocati a mezzo del telefono, per ordine
del giudice o del pubblico ministero, dal cancelliere, dal segretario
o dalla polizia giudiziaria.
  Sull'originale  dell'avviso  o  della  convocazione  e' annotato il
numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni svolte
dalla  persona  che  riceve la comunicazione, il giorno e l'ora della
telefonata. La comunicazione deve essere effettuata mediante chiamata
del   numero   telefonico  della  persona  risultante  dagli  elenchi
ufficiali.
  La comunicazione telefonica ha valore di notificazione.
  Dell'avvenuta   comunicazione  e'  data  conferma  al  destinatario
mediante telegramma.
  Quando  non  e'  possibile  procedere  nel  modo indicato nei commi
precedenti  la  notificazione  e'  eseguita,  per  estratto, mediante
telegramma".