Art. 34.

  L'articolo  369 del codice di procedura penale e' sostituito con il
seguente:
  "Compiuta  l'istruzione, il giudice istruttore deposita gli atti in
cancelleria,  dandone  avviso  al procuratore della Repubblica per le
sue requisitorie.
  Se  il  pubblico  ministero  non presenta le sue requisitorie entro
trenta  giorni  dall'avvenuta  comunicazione del deposito, il giudice
istruttore procede ugualmente agli adempimenti previsti dall'articolo
372.
  Il  termine  di  cui al capoverso precedente puo' essere prorogato,
per giustificato motivo, per non piu' di una volta".