Art. 4.

  In  casi eccezionali di necessita' e di urgenza, che non consentono
un tempestivo provvedimento dell'autorita' giudiziaria, gli ufficiali
ed  agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso
di    operazioni    di   polizia   possono   procedere,   oltre   che
all'identificazione,  all'immediata  perquisizione sul posto, al solo
fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti
di  effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in
relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non
appaiono giustificabili.
  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  precedente  la perquisizione puo'
estendersi per le medesime finalita' al mezzo di trasporto utilizzato
dalle persone suindicate per giungere sul posto.
  Delle  perquisizioni  previste  nei  commi  precedenti  deve essere
redatto   verbale,   su  apposito  modulo,  che  va  trasmesso  entro
quarantotto  ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto
dal primo comma, consegnato all'interessato.