Art. 5. E' vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona. Il contravventore e' punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.