Art. 5.

  E'  vietato  prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi
in  luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico,  facendo  uso di caschi
protettivi  o  con  il  volto  in  tutto  o in parte coperto mediante
l'impiego   di   qualunque  mezzo  atto  a  rendere  difficoltoso  il
riconoscimento della persona.
  Il  contravventore  e' punito con l'arresto da uno a sei mesi e con
l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.