Art. 6.

  Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale
si  applica  a  tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto
atto ad offendere, nonche' le munizioni e gli esplosivi.
  Le  armi  da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate
alla   competente   direzione   di  artiglieria  che  ne  dispone  la
rottamazione   e  la  successiva  alienazione,  ove  non  le  ritenga
utilizzabili da parte delle forze armate.
  Le  armi  comuni  e  gli  oggetti  atti  ad  offendere  confiscati,
ugualmente  versati  alle  direzioni  di  artiglieria,  devono essere
destinati  alla  distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo
comma dell'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
  Le  munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla
competente  direzione  di  artiglieria,  per l'utilizzazione da parte
delle  forze  armate,  ovvero  per  l'alienazione  nei  modi previsti
dall'articolo  10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
o per la distruzione.
  Le  disposizioni  di  cui  al  secondo,  terzo  e  quarto comma del
presente  articolo  si applicano anche alle armi, munizioni e materie
esplodenti  confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione
disposto  a  norma  dell'articolo  39  del testo unico delle leggi di
pubblica  sicurezza  approvato  con  regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.