Art. 8.

  I  primi  tre  commi dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1952, n.
645, sono sostituiti dai seguenti:
  "Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti
o  i  gruppi indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da
cinque  a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di
lire.
  Chiunque  partecipa  a  tali  associazioni,  movimenti  o gruppi e'
punito  con  la  reclusione  da  due  a cinque anni e con la multa da
cinquecentomila a cinque milioni di lire.
  Se  l'associazione,  il  movimento o il gruppo assume in tutto o in
parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa
uso  della  violenza,  le  pene  indicate  nei  commi precedenti sono
raddoppiate.
  L'organizzazione   si   considera   armata   se  i  promotori  e  i
partecipanti  hanno  comunque  la  disponibilita' di armi o esplosivi
ovunque siano custoditi".