Art. 9.

  Il  primo comma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645,
e' sostituito dal seguente:
  "Qualora  con  sentenza  risulti  accertata la riorganizzazione del
disciolto  partito  fascista,  il  Ministro per l'interno, sentito il
Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni
dell'associazione, del movimento o del gruppo".