Art. 9. Il primo comma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo".