Art. 10.
Disciplina  della  perequazione  automatica  delle pensioni del fondo
                 pensioni dei lavoratori dipendenti

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1976  e con effetto dal 1 gennaio di
ciascun  anno  gli  importi  delle pensioni, superiori ai trattamenti
minimi,  a carico del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della
gestione  e  del fondo di cui all'articolo 1 sono aumentati in misura
percentuale pari alla differenza tra la variazione percentuale di cui
al  primo comma del precedente articolo 9 e la variazione percentuale
dell'indice  del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di
statistica   ai  fini  della  scala  mobile  delle  retribuzioni  dei
lavoratori  dell'industria,  ai sensi dell'articolo 19 della legge 30
aprile 1969, n. 153.
  La  variazione  percentuale  dell'indice  del  costo  della vita e'
determinata  confrontando  il  valore  medio  dell'indice relativo al
periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello
da  cui  ha  effetto  l'aumento  delle  pensioni  con il valore medio
dell'indice  in  base  al  quale  e'  stato  effettuato il precedente
aumento; in sede di prima applicazione il confronto e' effettuato con
riferimento   al   valore   medio  dell'indice  relativo  al  periodo
dall'agosto 1973 al luglio 1974.
  Con la stessa decorrenza gli importi delle pensioni di cui al primo
comma sono inoltre aumentati di una quota aggiuntiva pari al prodotto
che  si  ottiene moltiplicando il valore unitario, di seguito fissato
per  ciascun  punto,  per il numero dei punti di contingenza che sono
stati accertati per i lavoratori dell'industria nei quattro trimestri
relativi  al  periodo  compreso  dal  diciassettesimo  al  sesto mese
anteriore a quello da cui ha effetto lo aumento delle pensioni.
  Il  valore  unitario  di  ciascun punto e' stabilito nella seguente
misura:
    a decorrere dal 1 gennaio 1976:
      per  i  punti  accertati per il periodo agosto-ottobre 1974: L.
400;
      per  i  punti  accertati  per il periodo novembre 1974 - luglio
1975: L. 1.008;
    a decorrere dal 1 gennaio 1977: L. 1.260;
    a decorrere dal 1 gennaio 1978: L. 1.512;
    a decorrere dal 1 gennaio 1979: L. 1.714;
    a decorrere dal 1 gennaio 1980: L. 1.910.
  Sono   escluse  dall'applicazione  della  disciplina  indicata  nei
precedenti commi le pensioni supplementari e le pensioni inferiori al
trattamento   minimo,   per   le   quali   restano  valide  le  norme
dell'articolo  19  della  legge  30  aprile  1969, n. 153, nonche' le
pensioni  aventi  decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da
cui ha effetto l'aumento.
  Gli aumenti di pensione di cui al terzo e quarto comma del presente
articolo  non  sono  cumulabili  con  la  retribuzione  percepita  in
costanza   di  rapporto  di  lavoro  alle  dipendenze  di  terzi.  La
trattenuta  deve,  comunque,  fare  salvo l'importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione.