Art. 20. Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri Annualmente, con la legge di bilancio, e' determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per la assicurazione invalidita', vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'articolo 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'articolo 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta. L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potra' essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.