Art. 20.
Apporto dello Stato per  la  gestione previdenziale per i coltivatori
                     diretti, coloni e mezzadri

  Annualmente,  con la legge di bilancio, e' determinato l'intervento
dello Stato a favore della gestione per la assicurazione invalidita',
vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni,
destinato,  per  un importo pari al doppio del gettito del contributo
addizionale  di  cui  all'articolo  17,  agli  oneri delle operazioni
finanziarie previste dall'articolo 18, e, per l'eventuale differenza,
al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta.
  L'intervento  dello  Stato,  di cui al precedente comma, non potra'
essere  inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo
stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo
1974,  n.  30,  convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile
1974, n. 114.