Art. 22. Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa A decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1976 i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in misura fissa all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono aumentati della stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti delle pensioni verificatisi in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso. I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione. Della stessa percentuale e con la stessa decorrenza e modalita' sono aumentate le misure delle retribuzioni medie o convenzionali stabilite anteriormente al 1 gennaio dell'anno precedente con esclusione delle retribuzioni medie o convenzionali dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, che sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli addetti ai servizi domestici e familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403. A decorrere dal 1 gennaio 1974 l'indennita' integrativa speciale, di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta al personale dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e' da considerare tra gli elementi della retribuzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale. Per i lavoratori che percepiscono l'indennita' integrativa speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari all'aumento apportato alla suddetta indennita' integrativa speciale.