Art. 22.
     Adeguamento periodico dei contributi dovuti in misura fissa

  A  decorrere  dal  periodo  di  paga  in  corso al 1 gennaio 1976 i
contributi  previdenziali  ed  assistenziali  dovuti  in misura fissa
all'Istituto  nazionale della previdenza sociale sono aumentati della
stessa  misura  percentuale  e con la stessa decorrenza degli aumenti
delle  pensioni  verificatisi  in applicazione dell'articolo 19 della
legge  30  aprile  1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire
per eccesso. I relativi contributi base sono determinati in relazione
alla corrispondente classe di contribuzione. Della stessa percentuale
e con la stessa decorrenza e modalita' sono aumentate le misure delle
retribuzioni  medie  o  convenzionali  stabilite  anteriormente  al 1
gennaio  dell'anno precedente con esclusione delle retribuzioni medie
o  convenzionali  dei  lavoratori  a  domicilio  di cui alla legge 18
dicembre  1973,  n.  877, che sono prorogate al 19 gennaio 1977 nelle
misure stabilite con il decreto ministeriale 6 novembre 1974, e degli
addetti  ai  servizi  domestici  e  familiari,  di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
  A  decorrere  dal 1 gennaio 1974 l'indennita' integrativa speciale,
di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, corrisposta
al  personale  dello  Stato,  anche  con  ordinamento autonomo, e' da
considerare    tra   gli   elementi   della   retribuzione   previsti
dall'articolo  12  della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il calcolo
dei contributi di previdenza e di assistenza sociale.
  Per   i   lavoratori   che  percepiscono  l'indennita'  integrativa
speciale, le retribuzioni convenzionali sono aumentate in misura pari
all'aumento apportato alla suddetta indennita' integrativa speciale.