Art. 23.
Fonti   di   copertura   e   interventi   finanziari  delle  gestioni
                            previdenziali

  All'onere derivante al bilancio dello Stato dall'applicazione degli
articoli  4,  5 e 6 della presente legge, valutato per l'anno 1975 in
lire  55  miliardi,  si  provvede  con  corrispondente  riduzione del
capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per lo stesso anno.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale fara' fronte agli
oneri derivanti dalla presente legge:
    a) con il maggior gettito conseguente agli aumenti dei contributi
disposti con gli articoli 12, 13, 17 e 21;
    b) con le maggiori entrate derivanti dall'aumento dei minimali di
retribuzione stabilito dall'articolo 14;
    c)  con  il  trasferimento  dalla  gestione  disoccupazione delle
economie di cui all'articolo 15;
    d) con le disponibilita' della gestione del fondo sociale.