Art. 25.
                           Arrotondamento

  Ai  fini  del  calcolo  dei  contributi di previdenza ed assistenza
sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, la
retribuzione   imponibile,   determinata   a   norma   delle  vigenti
disposizioni,  e'  arrotondata, per ciascun soggetto assicurato, alle
mille  lire  per  eccesso  o  per difetto, a seconda che si tratti di
frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire.
  La  disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal periodo;
di  paga  in  corso  all'inizio del terzo mese successivo a quello di
pubblicazione della presente legge.