Art. 25. Arrotondamento Ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ad eccezione di quelli dovuti per i lavoratori domestici, la retribuzione imponibile, determinata a norma delle vigenti disposizioni, e' arrotondata, per ciascun soggetto assicurato, alle mille lire per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni non inferiori o inferiori a 500 lire. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal periodo; di paga in corso all'inizio del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge.