Art. 26.
                      Retribuzione pensionabile

  L'articolo 14 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal
seguente:
  "Per le pensioni decorrenti da data successiva al 31 dicembre 1968,
il  periodo di contribuzione da assumere a base per la determinazione
della  retribuzione  annua  pensionabile  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968,   n.   488,   e'  costituito  dalle  ultime  260  settimane  di
contribuzione precedenti la data di decorrenza della pensione.
  Per  la  determinazione  della  retribuzione  annua pensionabile si
suddividono  le  260  settimane  di  contribuzione  di  cui  al comma
precedente  in cinque gruppi successivi di 52 settimane ciascuna e si
calcola   la   retribuzione  corrispondente  a  ciascuno  dei  gruppi
anzidetti.  La  retribuzione  annua  pensionabile e' data dalla media
aritmetica  delle retribuzioni corrispondenti ai tre gruppi che hanno
fornito le retribuzioni piu' elevate.
  Per  le  pensioni decorrenti da data posteriore al 31 dicembre 1975
ai  fini  della  media  di cui al comma precedente, i tre gruppi piu'
favorevoli   sono   scelti  tra  i  dieci  gruppi  che  si  ottengono
considerando  le  ultime 520 settimane di contribuzione precedenti la
data di decorrenza della pensione.
  Nei  casi  in  cui il numero complessivo dei contributi settimanali
utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia
inferiore  a  260,  ovvero  a  520 per le pensioni decorrenti da data
posteriore   al   31  dicembre  1975,  per  la  determinazione  della
retribuzione   medesima  si  suddividono,  andando  a  ritroso  dalla
decorrenza della pensione, le settimane di contribuzione esistenti in
gruppi  consecutivi  di  52  settimane  ciascuno,  e  si  calcola  la
retribuzione  corrispondente  a  ciascuno  dei  gruppi  anzidetti. La
retribuzione  annua pensionabile e' data dalla media aritmetica delle
retribuzioni  corrispondenti  ai  tre  gruppi  che  hanno  fornito le
retribuzioni piu' elevate.
  Il  totale  delle retribuzioni di ciascuno dei tre gruppi di cui ai
commi  precedenti  non  e'  preso  in  considerazione  per  la  parte
eccedente  il prodotto di 52 per la retribuzione settimanale, pari al
limite  massimo  - aumentato del 5 per cento - della penultima classe
della tabella in vigore alla data di decorrenza della pensione.
  Qualora  il  numero  delle  settimane di contribuzione utili per la
determinazione  della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a
156,  la  retribuzione  medesima e' data dalla media aritmetica delle
retribuzioni   corrispondenti   alle   settimane   di   contribuzione
esistenti.
  In  tale  ipotesi il totale delle retribuzioni di ciascun gruppo di
52 settimane di contribuzione, che sia possibile formare in base alla
contribuzione  esistente  andando  a ritroso dalla data di decorrenza
della pensione, non e' preso in considerazione per la parte eccedente
il  prodotto  indicato  al  precedente  quinto  comma.  Per il gruppo
formato  dalle  residue  settimane - inferiori a 52 - il totale delle
retribuzioni non e' preso in considerazione per la parte eccedente il
prodotto  della  retribuzione  settimanale  corrispondente  al limite
massimo,  aumentato  del  5  per  cento, della penultima classe della
tabella  in  vigore  alla  data  di decorrenza della pensione, per il
numero delle settimane comprese nel gruppo stesso.
  Per le pensioni indicate al primo comma, cessano di avere efficacia
le  norme  di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1963, n. 488.
  Le  gratificazioni  annuali  e  periodiche,  nonche' i conguagli di
retribuzione  spettanti  a  seguito  di norme di legge o di contratto
aventi  effetto  retroattivo,  indipendentemente dal periodo cui tali
emolumenti  si  riferiscono,  devono  essere  cumulati,  ai  fini del
calcolo dei contributi, alla retribuzione del mese di corresponsione.
  Il  secondo  e  il  terzo  comma  dell'articolo  3  del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1957, n. 818, sono abrogati".