Art. 28.
               Percentualizzazione del contributo base

  L'obbligo  del  versamento dei contributi assicurativi base, di cui
alle  tabelle  A  e  B  allegate  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  27  aprile  1968,  n.  488,  e successive modificazioni e
integrazioni,  e'  soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti
aliquote  sulla  retribuzione  imponibile  determinata  a norma delle
vigenti disposizioni:
    0,11   per  cento  delle  retribuzioni  dei  dipendenti  soggetti
all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
    0,01   per  cento  delle  retribuzioni  dei  dipendenti  soggetti
all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
    0,01   per  cento  delle  retribuzioni  dei  dipendenti  soggetti
all'assicurazione contro la tubercolosi;
    0,01  per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia
dovuto  il  contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani
dei lavoratori italiani.
  Restano  ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo
le  norme  in  vigore antecedentemente al 1 maggio 1968, le classi di
contribuzione di cui alle tabelle A e B del citato decreto.
  L'articolo  5,  comma  quarto,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' abrogato.