Art. 28. Percentualizzazione del contributo base L'obbligo del versamento dei contributi assicurativi base, di cui alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, e' soddisfatto mediante l'applicazione delle seguenti aliquote sulla retribuzione imponibile determinata a norma delle vigenti disposizioni: 0,11 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; 0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; 0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti soggetti all'assicurazione contro la tubercolosi; 0,01 per cento delle retribuzioni dei dipendenti per i quali sia dovuto il contributo a favore dell'Ente nazionale assistenza orfani dei lavoratori italiani. Restano ferme, ai fini della determinazione della pensione secondo le norme in vigore antecedentemente al 1 maggio 1968, le classi di contribuzione di cui alle tabelle A e B del citato decreto. L'articolo 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e' abrogato.