Art. 33.
                         Previdenza marinara

  Le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973,
n. 27, sono estese ai marittimi di terza categoria.
  I  termini  per  la  presentazione  delle  domande di riscatto sono
riaperti  per  il  periodo  di  sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge.