Art. 34.
             Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia

  La  disposizione  di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno
1972,  n.  267,  convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto
1972,  n.  485, si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia
che prestavano opera retribuita alle dipendenze di terzi alla data di
entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153.
  Il  termine  di  cui  all'articolo  2-quinquies del decreto-legge 2
marzo  1974,  n.  30,  convertito,  con modificazioni, nella legge 16
aprile  1974,  n.  114,  viene  ulteriormente prorogato per altri 180
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.