Art. 34. Riliquidazione delle pensioni di vecchiaia La disposizione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, si applica anche ai titolari di pensione di vecchiaia che prestavano opera retribuita alle dipendenze di terzi alla data di entrata in vigore della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il termine di cui all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, viene ulteriormente prorogato per altri 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.