Art. 35.
   Riapertura di termine per le pensioni della previdenza marinara

  Il  termine  di  decadenza  di  cui  all'articolo  98, primo comma,
lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' soppresso.
  Le  pensioni  spettanti ai sensi del precedente comma decorrono dal
primo  giorno  del  mese  successivo  a quello di presentazione della
domanda.