Art. 35. Riapertura di termine per le pensioni della previdenza marinara Il termine di decadenza di cui all'articolo 98, primo comma, lettera b), della legge 27 luglio 1967, n. 658, e' soppresso. Le pensioni spettanti ai sensi del precedente comma decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.