Art. 4.
                            Ciechi civili

  A  decorrere  dal  1 gennaio 1975, l'articolo 5 del decreto-legge 2
marzo  1974,  n.  30,  convertito,  con modificazioni, nella legge 16
aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente:
  "La  pensione,  non  riversibile, spettante ai ciechi civili di cui
all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata:
    da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti.
    da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo
visivo  non  superiore  ad  un  ventesimo  in  entrambi gli occhi con
eventuale correzione.
  La  pensione,  non  riversibile, di cui all'articolo 2 della citata
legge, e' determinata nelle seguenti misure:
    L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti;
    L.  24.500  mensili  per  i  ciechi  aventi un residuo visivo non
superiore  ad  un  ventesimo  in  entrambi  gli  occhi  con eventuale
correzione.
  L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382,
modificata  dall'articolo  23  della legge 11 agosto 1972, n. 485, e'
aumentato da L. 22.000 a L. 35.000.
  L'indennita'  di  accompagnamento  ai  ciechi  civili  di  cui agli
articoli  4  e  7  della  legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L.
22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".