Art. 4. Ciechi civili A decorrere dal 1 gennaio 1975, l'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e' sostituito dal seguente: "La pensione, non riversibile, spettante ai ciechi civili di cui all'articolo 1 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e' aumentata: da L. 38.000 a L. 51.000 mensili per i ciechi assoluti. da L. 25.000 a L. 38000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. La pensione, non riversibile, di cui all'articolo 2 della citata legge, e' determinata nelle seguenti misure: L. 28.500 mensili per i ciechi assoluti; L. 24.500 mensili per i ciechi aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione. L'assegno di cui all'articolo 6 della legge 27 maggio 1970, n. 382, modificata dall'articolo 23 della legge 11 agosto 1972, n. 485, e' aumentato da L. 22.000 a L. 35.000. L'indennita' di accompagnamento ai ciechi civili di cui agli articoli 4 e 7 della legge 27 maggio 1970, n. 382, fissata in L. 22.000 dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, e' elevata a L. 35.000".