Art. 7.
       Estensione della perequazione automatica alle pensioni
           ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati
              ed invalidi civili nonche' dei sordomuti

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1976  ai  titolari delle pensioni ed
assegni  previsti  nei  precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano gli
aumenti   per   perequazione   automatica   delle   pensioni  di  cui
all'articolo  19  della  legge  30 aprile 1969, n. 153, con la stessa
disciplina  stabilita dal penultimo comma del predetto articolo per i
trattamenti  minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per   invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori
dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
  I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni,
nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1
gennaio  1975,  da  L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente
aumentati   in  misura  pari  all'aumento  annuo  dell'importo  della
pensione sociale.