Art. 7. Estensione della perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, mutilati ed invalidi civili nonche' dei sordomuti A decorrere dal 1 gennaio 1976 ai titolari delle pensioni ed assegni previsti nei precedenti articoli 4, 5 e 6 si applicano gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con la stessa disciplina stabilita dal penultimo comma del predetto articolo per i trattamenti minimi a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi. I limiti di reddito di cui agli articoli 6 e 8, secondo comma, e 10 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, sono aumentati, a decorrere dal 1 gennaio 1975, da L. 1.320.000 a L. 1.560.000 e vengono annualmente aumentati in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.