Art. 8.
Periodo  di riferimento per le variazioni dell'indice del costo della
                                vita

  Con  effetto  dal  1 gennaio 1976 il secondo comma dell'articolo 19
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente:
  "Ai  fini  previsti  nel precedente comma la variazione percentuale
dell'indice  del  costo  della  vita  e'  determinata confrontando il
valore   medio   dell'indice   relativo   al   periodo  compreso  dal
diciassettesimo  al  sesto  mese anteriore a quello da cui ha effetto
l'aumento  delle  pensioni con il valore medio dell'indice in base al
quale e' stato effettuato il precedente aumento".
  Per  la  determinazione  della  misura  percentuale  di  aumento da
applicare  agli importi delle pensioni con effetto dal 1 gennaio 1976
il  confronto di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 30
aprile  1969,  n.  153,  nel  testo  di  cui  al  comma precedente e'
effettuato  con  riferimento  al valore medio dell'indice relativo al
periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.