Art. 8. Periodo di riferimento per le variazioni dell'indice del costo della vita Con effetto dal 1 gennaio 1976 il secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente: "Ai fini previsti nel precedente comma la variazione percentuale dell'indice del costo della vita e' determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale e' stato effettuato il precedente aumento". Per la determinazione della misura percentuale di aumento da applicare agli importi delle pensioni con effetto dal 1 gennaio 1976 il confronto di cui al secondo comma dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nel testo di cui al comma precedente e' effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dall'agosto 1973 al luglio 1974.