Art. 9.
           Collegamento del trattamento minimo di pensione
            alle retribuzioni degli operai dell'industria

  L'importo  mensile  del  trattamento  minimo  di  pensione  di  cui
all'articolo  1,  con  effetto  dal  1  gennaio  di  ciascun anno, e'
aumentato   in  misura  percentuale  pari  allo  aumento  percentuale
dell'indice  dei  tassi  delle retribuzioni minime contrattuali degli
operai  dell'industria,  esclusi  gli  assegni  familiari,  calcolato
dall'istituto centrale di statistica.
  Ai  fini  previsti  nel  precedente comma la variazione percentuale
dell'indice  dei  tassi  delle  retribuzioni  minime  contrattuali e'
determinata  confrontando  il  valore  medio  dell'indice relativo al
periodo compreso dal diciassettesimo al sesto mese anteriore a quello
da  cui  ha  effetto  l'aumento  dell'importo mensile del trattamento
minimo  con  il  valore  medio  dell'indice in base al quale e' stato
effettuato il precedente aumento.
  In  sede di prima applicazione e con effetto dal 1 gennaio 1976, il
confronto  e'  effettuato con riferimento al valore medio dell'indice
relativo  al  periodo  dall'agosto  1973  al  luglio 1974 e l'aumento
percentuale e' applicato all'importo di L. 52.550.
  A  partire  dalla  seconda  applicazione  del  presente articolo le
variazioni   dell'indice   di  cui  al  primo  comma  sono  calcolate
dall'Istituto  centrale  di  statistica al netto delle variazioni del
volume di lavoro.
  La  variazione  percentuale  d'aumento  dell'indice di cui al primo
comma  e'  accertata  con  decreto  del  Ministro  per il lavoro e la
previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.