IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 62 e 63 del regio decreto 19 luglio 1906, n. 466; Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, modificato dalla legge 23 dicembre 1957, n. 1252; Visto il regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1520; Visto il regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364; Vista la legge 31 gennaio 1953, n. 44; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1974, n. 225; Riconosciuta l'opportunita' di aggiornare la normativa di cui al regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1. L'ostetrica ha il compito specifico dell'assistenza alla donna, durante la gestazione, il parto e il puerperio normale e dell'assistenza al neonato; inoltre svolge compiti di vigilanza della madre e del bambino, nel quadro della difesa sanitaria della famiglia.