Art. 10. L'ostetrica deve essere provvista della busta ostetrica il cui contenuto e' determinato con decreto del Ministro per la sanita' e deve svolgere opera di diffusione delle norme di profilassi perinatale e fornire informazioni sulle istituzioni proposte all'assistenza della donna e del neonato. Il comune, ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 62 e 63 del regolamento approvato con regio decreto-legge 19 luglio 1906, n. 466, deve fornire alla ostetrica condotta i guanti di gomma, gli antisettici, i medicinali ed il pacco ostetrico occorrente per l'assistenza alle partorienti povere. Le prescrizioni per il conferimento della busta ostetrica e del pacco ostetrico vengono date dal Ministero della sanita'.