Art. 10.

  L'ostetrica  deve  essere  provvista  della  busta ostetrica il cui
contenuto  e'  determinato  con decreto del Ministro per la sanita' e
deve   svolgere   opera  di  diffusione  delle  norme  di  profilassi
perinatale   e   fornire   informazioni  sulle  istituzioni  proposte
all'assistenza della donna e del neonato.
  Il  comune,  ai  sensi dell'articolo 55 del testo unico delle leggi
sanitarie,  approvato  con  regio  decreto  27 luglio 1934, n. 1265 e
degli   articoli   62  e  63  del  regolamento  approvato  con  regio
decreto-legge  19  luglio  1906,  n. 466, deve fornire alla ostetrica
condotta i guanti di gomma, gli antisettici, i medicinali ed il pacco
ostetrico occorrente per l'assistenza alle partorienti povere.
  Le  prescrizioni  per  il  conferimento della busta ostetrica e del
pacco ostetrico vengono date dal Ministero della sanita'.