Art. 2.

  I  compiti  di  vigilanza  di  cui all'art. 1 vengono affidati alle
ostetriche diplomate a norma del regio decreto-legge 15 ottobre 1936,
n.   2128   e  del  regio  decreto-legge  1  luglio  1937,  n.  1520,
sull'ordinamento  delle  scuole  di  ostetricia  e  sulla  disciplina
giuridica  della  professione  di  ostetrica, modificati con legge 31
gennaio 1953, n. 44 e con legge 23 dicembre 1957, n. 1252.
  Nell'esercizio  dei compiti di vigilanza della madre e del bambino,
l'ostetrica  coadiuva  i sanitari nell'assistenza domiciliare; svolge
opera   di   informazione   presso   le  famiglie  sulle  provvidenze
assistenziali   esistenti  per  la  protezione  della  maternita'  ed
infanzia,  segnala  agli  enti  ed  alle  autorita' competenti i casi
particolarmente bisognosi di assistenza.
  Sulla  base  delle  acquisizioni della scienza medica e seguendo le
direttive  delle  autorita'  sanitarie,  l'ostetrica  svolge opera di
educazione   sanitaria   della   famiglia  e  di  informazione  sulla
regolazione  delle  nascite. Essa, per quanto possibile, vigila sulla
osservanza  da  parte delle donne delle norme pratiche di igiene e le
indirizza  agli  opportuni  controlli  ed accertamenti ogni qualvolta
constati  anomalie  o  disturbi a carico della funzione dell'apparato
genitale,  segni  manifesti  o  sospetti  di  infezioni  veneree e di
neoplasie degli organi genitali e della mammella.
  Sulla  base delle direttive di cui al comma precedente, l'ostetrica
si  adopera  per  l'osservanza nelle famiglie delle norme pratiche di
igiene neonatale ed infantile.