Art. 2. I compiti di vigilanza di cui all'art. 1 vengono affidati alle ostetriche diplomate a norma del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128 e del regio decreto-legge 1 luglio 1937, n. 1520, sull'ordinamento delle scuole di ostetricia e sulla disciplina giuridica della professione di ostetrica, modificati con legge 31 gennaio 1953, n. 44 e con legge 23 dicembre 1957, n. 1252. Nell'esercizio dei compiti di vigilanza della madre e del bambino, l'ostetrica coadiuva i sanitari nell'assistenza domiciliare; svolge opera di informazione presso le famiglie sulle provvidenze assistenziali esistenti per la protezione della maternita' ed infanzia, segnala agli enti ed alle autorita' competenti i casi particolarmente bisognosi di assistenza. Sulla base delle acquisizioni della scienza medica e seguendo le direttive delle autorita' sanitarie, l'ostetrica svolge opera di educazione sanitaria della famiglia e di informazione sulla regolazione delle nascite. Essa, per quanto possibile, vigila sulla osservanza da parte delle donne delle norme pratiche di igiene e le indirizza agli opportuni controlli ed accertamenti ogni qualvolta constati anomalie o disturbi a carico della funzione dell'apparato genitale, segni manifesti o sospetti di infezioni veneree e di neoplasie degli organi genitali e della mammella. Sulla base delle direttive di cui al comma precedente, l'ostetrica si adopera per l'osservanza nelle famiglie delle norme pratiche di igiene neonatale ed infantile.